Come secondo articolo del Blog, ho scelto un argomento facile facile.
Curiosando per anni sui vari forum, siti, poi abbandonati dagli stessi iniziatori, mi sono reso conto che non c’è affatto chiarezza su questo argomento.
Problematica principale i troppi cervelli che pensano che la normativa vigente europea e, nello specifico, italiana, sia da “interpretare” e non da leggere e capire oggettivamente: troppi filosofi, apparenti super esperti del pettegolezzo che dicono la loro, a partire dalla disinformazione più totale.
Voglio includere in questo mio pensiero, purtroppo fondato su basi oggettive ed esperienze dirette ed indirette, tutte le tipologie di fonti: Forze dell’ordine, Motorizzazione Civile, Autoscuole, Aci, amici, il barista, il giardiniere, ammiocuggino…insomma ognuno dice la sua e non fa altro che contribuire ad un unico obbiettivo. Il K A O S.
Partiamo da un presupposto: per poter essere in regola in qualsiasi ambito, bisogna studiare.
Così è per l’utilizzo della patente e delle varie tipologie di veicoli per il traino.
Ci si acquista una nuova edizione del Codice della Strada 2024 e passa la paura.
Per iniziare, dividiamo i veicoli, escludendo per il momento quelli speciali, in due gruppi: autovetture ed autocarri.
L’autovettura può trainare un rimorchio largo fino a 70 cm in più della propria larghezza iscritta a libretto, l’autocarro invece (la leggenda dice…) può trainare al massimo un rimorchio largo come se stesso ( attenzione perché se non si rispetta questa norma, ad oggi, minacciano il sequestro delle carte di circolazione del convoglio ). Ma è davvero così? Non direi proprio, qui di seguito il link al mio video in cui spiego il perché https://www.youtube.com/watch?v=HlBxo33YcXc
Ci sono delle eccezioni che riguardano autocarri il cui modello è stato costruito dalla casa madre anche in versione autovettura: in quel caso specifico possono trainare soltanto rimorchi caravan ( volgarmente dette roulotte ) e t.a.t.s. ( trasporto attrezzature turistiche e sportive ), nelle larghezze che la motorizzazione iscrive sul libretto di circolazione, ma questo modus operandi è solo un refuso oramai consolidato ma che si basa su un D.M. del 1985 (ma non siamo nel 2024?!).
Apro una parentesi sui t.a.t.s. : dopo il boom di immatricolazioni degli anni 80/90, i vecchi rimorchi basculanti ad un asse che si usavano nei rally, giusto per fare un esempio, oggi non hanno lo stesso “significato commerciale”, poiché dopo la circolare ministeriale del luglio 2015 in cui si dichiara che è finita la loro natura di massa variabile, il range tra la massa minima e massima di utilizzo non esiste più, restando valida solo la massa massima ( successivamente a questa circolare fioccavano verbali per guida senza patente come se non ci fosse un domani, soprattutto per chi aveva un trailer trasporto cavalli ).
Perché, a questo punto, nel 2024, non acquistare direttamente un trasporto veicoli, un trasporto animali vivi o un trasporto cose?
Lo sapete che con il trasporto cose si possono portare anche i veicoli?
In molti hanno provato a dire di no, ma ad oggi non c’è nessuno che possa dimostrare con Codice della Strada alla mano che NON si possa fare.
Io personalmente progetto quasi tutti i rimorchi trasporto veicoli con il pianale intero, “conditio sine qua non” per avere un’omologazione trasporto cose ( differente è il rimorchio aperto al centro che sarà immatricolato uso specifico veicoli – carrozzeria bisarca ).
Tornando a noi, qualche spunto per utilizzare i giusti termini:
PORTATA – è il carico utile massimo di un rimorchio espresso in kg;
TARA – è il peso di un rimorchio a vuoto;
MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO (M.C.P.C. O P.T.T.) – è la la somma di TARA + PORTATA
( molti clienti che chiamano giornalmente ci chiedono “un rimorchio con portata xxxx”, ma intendono la massa complessiva a pieno carico. Occhio a non fare confusione );
AUTOTRENO – complesso di veicoli composto da una motrice ed un rimorchio ( ricordate che se alla vostra auto attaccate un rimorchio diventate automaticamente un autotreno, pertanto dovete rispettare le normative previste per gli autotreni ).
La PORTATA è generalmente espressa nelle descrizioni del libretto di circolazione nel quadrante in basso a sinistra, la TARA non è mai espressa se non sotto il valore di formula, ma non nei rimorchi; la MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO è espressa nel quadrante in alto a destra del libretto di circolazione, nel campo F.2.
La capacità di traino di un veicolo, invece, è espressa sempre nello stesso quadrante ( in alto a destra ) nel campo O.1.
A cosa servono questi valori, per una prima indicazione? A conoscere esattamente, in base alla mia patente, quale rimorchio io possa trainare.
Ecco un estratto dell’Art.116 del CdS che riguarda le patenti:
PATENTE B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg ( patente B+ o B96 ). Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.
In pratica, fermo restando i dati iscritti sulle carte di circolazione, da cui bisogna, ripeto, sempre partire, per una valutazione generale, elenco le categorie di patenti:
PATENTE B: le somme degli F.2 ( quindi delle masse complessive a pieno carico ) di motrice e rimorchio devono fare al massimo 3500 kg; se la motrice ha una mcpc di 3500 kg si può trainare un rimorchio al massimo di 750 kg ( ricordo che i rimorchi fino a 750 kg di mcpc non fanno mai cumulo e si trainano sempre con la patente con cui si guida la motrice, oltre i 751 kg compresi invece fanno cumulo );
PATENTE B+/B96: le somme degli F.2 ( quindi delle masse complessive a pieno carico ) di motrice e rimorchio devono fare al massimo 4250 kg;
PATENTE B+E: le somme degli F.2 ( quindi delle masse complessive a pieno carico ) di motrice e rimorchio devono fare al massimo 7000 kg.
Molte autoscuole, nel caso della patente B+E, si soffermano particolarmente nel parlare del rapporto di traino: questo concetto è oramai quasi del tutto superato, soprattutto per quanto concerne i Suv ed i fuoristrada di categoria N1G e M1G. La Gazzetta Ufficiale, in base alla direttiva 95/48/CE del 30/09/1995, successivamente modificata nel 2018 subordinata alle direttive europee, esplicita che per quanto concerne queste categorie di veicoli il rapporto di traino ( massa massima rimorchio -> diviso <- massa massima motrice ) può essere anche di 1,5 e che ( al punto 3.3.1. ) recita “La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa su di un veicolo è quella dichiarata dal costruttore”.
Dove è dichiarata questa massa massima rimorchiabile di una motrice? Come ho detto sopra, nel campo O.1 del libretto dei vostri veicoli.
Ci sono alcuni fuoristrada che magari hanno specificato nel campo F.2 2800 kg e nel campo O.1 3500 kg, E’ una cosa normale, vale ciò che prescrive il costruttore, la casa madre.
Il rapporto di traino che resta, invece, è quello che riguarda:
-il traino di rimorchi non frenati ( rapporto di 0,5:1 fino ad un massimo di 750 kg ), nello specifico se io guido un’auto che ha un F.2 di 1300 kg posso trainare un rimorchio non frenato di 650 kg);
-il traino di rimorchi frenati con veicolo a trazione anteriore o posteriore ( rapporto di 0,8:1 );
-il traino di alcuni veicoli a trazione integrale 4×4 ( rapporto di traino di 1:1 );
-il traino di rimorchi in caso di convoglio con frenatura continua pneumatica ( rapporto di traino 1,45:1 ).
Una considerazione personale sulla sicurezza, argomento che, come sapete, a partire dall’incidente in cui sono stato coinvolto nel 2014, mi sta molto a cuore: non abbiamo parlato dei rimorchi APPENDICE.
Sono dei rimorchi classificati come estensione pura del bagagliaio, al massimo di misura cassone e timone max 250 cm, con sponde.
In Italia, oggi, se si traina un rimorchio bisogna rispettare il limite di 70 km/h sulle statali e di 80 km/h sulle autostrade. Per non prendere il verbale, molti di noi viaggiano con il gps fino ad 88/90 km/h, sfruttando la tolleranza come da CdS.
Vi rendete conto che, invece, i rimorchi appendice possono, essendo iscritti al libretto della motrice come estensione appunto di bagagliaio, viaggiare a 130 km/h?
Molti appendìce che si vedono sulle strade, nelle motorizzazioni e/o a fare i collaudi, hanno strutture, design, meccanica obsolete, vecchie, ruote piccole da 8″ o da 10″ e li facciamo viaggiare a 130 km/h?? Se invece acquisto un rimorchio di concezione progettuale 2024 devo andare ad 80 km/h? Pazzesco, non credete? Ritorniamo al mio primo articolo del Blog, il pesce puzza dalla testa.
A proposito di revisione dei rimorchi, ricordate che dal maggio del 2018 è obbligatoria, nel mio sito esiste una sezione apposita dove lo spiego chiaramente.
Spero di esservi stato utile, attendo vostri feedback sulla mia pagina Facebook MISTER RIMORCHIO.
Attendo anche da parte vostra un consiglio sui prossimi argomenti da trattare qui sul Blog.
A presto. Massimo